Art. 4. Concessione del credito di imposta 1. Le istanze sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'Agenzia delle entrate verifica, sulla base dei dati indicati nell'istanza, l'ammissibilita' delle stesse in ordine al rispetto dei requisiti soggettivi ed oggettivi ed ai requisiti formali e concede il credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento disponibile per ciascun anno, con espressa comunicazione telematica al soggetto interessato. 2. La data dell'accertato esaurimento dei fondi e' resa nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi sul sito internet della stessa Agenzia. 3. Le istanze che non trovino capienza nei fondi annualmente stanziati costituiscono titolo di precedenza per la concessione del credito d'imposta nel secondo o nel terzo periodo di applicazione della disciplina.