Art. 4.
                 Concessione del credito di imposta
  1.  Le  istanze  sono  esaminate  secondo  l'ordine  cronologico di
presentazione.  L'Agenzia delle entrate verifica, sulla base dei dati
indicati  nell'istanza,  l'ammissibilita'  delle  stesse in ordine al
rispetto  dei  requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  ed  ai requisiti
formali e concede il credito d'imposta, nei limiti dello stanziamento
disponibile  per  ciascun anno, con espressa comunicazione telematica
al soggetto interessato.
  2.  La  data  dell'accertato esaurimento dei fondi e' resa nota con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicarsi
sul sito internet della stessa Agenzia.
  3.  Le  istanze  che  non  trovino  capienza  nei fondi annualmente
stanziati  costituiscono  titolo di precedenza per la concessione del
credito  d'imposta  nel  secondo  o nel terzo periodo di applicazione
della disciplina.