IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

  Visti  gli  articoli 2,  comma 2, e 4 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni, ai sensi dei quali gli enti pubblici
nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro
i  quali  debbono  concludere  i procedimenti di propria competenza e
individuano le relative unita' organizzative responsabili;
  Visto   il   decreto  legislativo  del  24 febbraio  1998,  n.  58,
contenente   il   testo   unico  delle  disposizioni  in  materia  di
intermediazione finanziaria;
  Visto il provvedimento del 4 agosto 2000 (Regolamento in materia di
intermediari del mercato mobiliare);
  Visto  il  provvedimento  del  14 aprile  2005  (Regolamento  sulla
gestione collettiva del risparmio);
  Considerata    l'esigenza    di    semplificare    i   procedimenti
amministrativi relativi alle societa' di gestione del risparmio, alle
societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) e alle societa'
di intermediazione mobiliare;
  Sentita la Consob;

                              E m a n a

l'unito  provvedimento  contenente  disposizioni volte a modificare i
provvedimenti del 4 agosto 2000 e del 14 aprile 2005.
  Le  nuove  disposizioni  entrano  in  vigore il giorno successivo a
quello  di  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 27 febbraio 2008
                                               Il Governatore: Draghi