IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  Visto  l'art.  1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito:
legge finanziaria 2008), e in particolare:
    il  comma 20,  il quale dispone, tra l'altro, che le disposizioni
di  cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006,
n.  296  (di  seguito:  legge  finanziaria 2007), si applicano, nella
misura  e  alle  condizioni  ivi previste, anche alle spese sostenute
entro il 31 dicembre 2010;
    il  comma 24,  lettera a), la quale prevede che, per l'attuazione
di  quanto  disposto  al  comma 20  sopra  citato, i valori limite di
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale
ai  fini  dell'applicazione  del  comma 344  dell'art.  1 della legge
finanziaria  2007,  e  i  valori  di  trasmittanza  termica  ai  fini
dell'applicazione del comma 345 del medesimo art. 1 sono definiti con
decreto  del  Ministro  dello sviluppo economico entro il 28 febbraio
2008;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze di
concerto  con  il  Ministro  dello sviluppo economico del 19 febbraio
2007, recante le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 344,  345, 346 e 347 della legge finanziaria 2007, e successive
modificazioni;
  Visto  il  decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia;
  Ritenuto che, per le finalita' di cui al comma 20 dell'art. 1 della
legge  finanziaria  2008,  i  valori  limite di fabbisogno di energia
primaria  annuo  per  la  climatizzazione  invernale  e  i  valori di
trasmittanza  termica  debbano  essere  definiti  con  riferimento ai
valori  minimi  obbligatori  delle  medesime grandezze introdotti dal
decreto   legislativo   19 agosto   2005,   n.   192,   e  successive
modificazioni;
  Ritenuto  che  gli  incentivi  di cui al comma 20 dell'art. 1 della
legge  finanziaria  2008  debbano  essere  riconosciuti  per  i  soli
interventi  che  conseguono  valori  limite  di fabbisogno di energia
primaria  annuo  per  la  climatizzazione  invernale  e  i  valori di
trasmittanza  termica  adeguatamente piu' stringenti di quelli minimi
obbligatori di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
                              Decreta:
                               Art. 1.
               Valori limite di fabbisogno di energia
           primaria annua per la climatizzazione invernale
  1.  Per  le  finalita'  di  cui  all'art.  1, comma 20, della legge
finanziaria  2008,  i valori limite di fabbisogno di energia primaria
annuo  per la climatizzazione invernale ai fini dell'applicazione del
comma 344 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007, sono riportati in
allegato 1.
  2.  Fermo restando quanto disposto al comma 1, qualora l'intervento
realizzato  ai fini dell'applicazione del comma 344 dell'art. 1 della
legge  finanziaria  2007,  includa  la  sostituzione  di  impianti di
climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore
alimentati  da biomasse combustibili, i medesimi generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili devono contestualmente rispettare
le seguenti ulteriori condizioni:
    a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe
3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5;
    b) rispettare  i  limiti di emissione di cui all'allegato IX alla
parte  quinta  del  decreto  legislativo  3 aprile  2006,  n.  152, e
successive modifiche e integrazioni, ovvero i piu' restrittivi limiti
fissati da norme regionali, ove presenti;
    c) utilizzare   biomasse   combustibili   ricadenti   fra  quelle
ammissibili  ai  sensi dell'allegato X alla parte quinta del medesimo
decreto  legislativo  3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e
integrazioni.