Art. 3. Metodologie di calcolo 1. Ai fini del presente decreto, le metodologie per il calcolo del fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, sono conformi a quanto previsto all'allegato I del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni. 2. Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia termica utile in energia primaria, cosi' come dichiarato dal gestore della rete di teleriscaldamento. 3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni dell'imposta sul reddito di cui di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione di generatori di calore a biomasse che rispettano i valori minimi prestazionali di cui all'art. 1, comma 2, il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero. Roma, 11 marzo 2008 Il Ministro: Bersani