Art. 3.
Metodologie di calcolo
1. Ai fini del presente decreto, le metodologie per il calcolo del
fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione
invernale, delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro
edilizio e della trasmittanza media del medesimo involucro, sono
conformi a quanto previsto all'allegato I del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai fini della determinazione del contributo alla riduzione
dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione
di stazioni di scambio termico da allacciare a reti di
teleriscaldamento, si applica il fattore di conversione dell'energia
termica utile in energia primaria, cosi' come dichiarato dal gestore
della rete di teleriscaldamento.
3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni dell'imposta sul
reddito di cui di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria
2007, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica
conseguente all'installazione di generatori di calore a biomasse che
rispettano i valori minimi prestazionali di cui all'art. 1, comma 2,
il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.
Roma, 11 marzo 2008
Il Ministro: Bersani