Art. 3.
                       Metodologie di calcolo
  1.  Ai fini del presente decreto, le metodologie per il calcolo del
fabbisogno   di   energia   primaria  annuo  per  la  climatizzazione
invernale,  delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro
edilizio  e  della  trasmittanza  media  del medesimo involucro, sono
conformi  a  quanto  previsto  all'allegato I del decreto legislativo
19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni.
  2.  Ai  fini  della  determinazione  del  contributo alla riduzione
dell'indice  di  prestazione energetica conseguente all'installazione
di   stazioni   di   scambio   termico   da   allacciare  a  reti  di
teleriscaldamento,  si applica il fattore di conversione dell'energia
termica  utile in energia primaria, cosi' come dichiarato dal gestore
della rete di teleriscaldamento.
  3.  Ai  soli  fini  dell'accesso  alle  detrazioni dell'imposta sul
reddito  di cui di cui all'art. 1, comma 344, della legge finanziaria
2007,   per   il   calcolo   dell'indice  di  prestazione  energetica
conseguente  all'installazione di generatori di calore a biomasse che
rispettano  i valori minimi prestazionali di cui all'art. 1, comma 2,
il potere calorifico della biomassa viene considerato pari a zero.
    Roma, 11 marzo 2008
                                                 Il Ministro: Bersani