IL DIRETTORE GENERALE
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300;
  Visto  l'art.  48  del  decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269,
convertito  nella  legge  24 novembre  2003,  n.  326, che istituisce
l'Agenzia italiana del farmaco ed in particolare il comma 13;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  salute  di concerto con i
Ministri  della  funzione  pubblica e dell'economia e finanze in data
20 settembre  2004,  n.  245, recante norme sull'organizzazione ed il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13
dell'art. 48 sopra citato, ed in particolare l'art. 19;
  Visto  il  decreto  del  Ministero  della salute 12 maggio 2006 che
istituisce e regola il funzionamento dei Comitati etici;
  Vista la direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona
pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni cliniche di
medicinali per uso clinico;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno 2003, n. 211 «Attuazione
della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione  della buona
pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni cliniche di
medicinali per uso clinico», e successive modifiche e integrazioni;
  Vista la circolare del Ministero della salute del 2 settembre 2002,
che  definisce, in linea generale, i criteri per la valutazione degli
studi    clinici   osservazionali   (o   non   sperimentali   o   non
interventistici), di seguito indicati come studi osservazionali;
  Rilevato  che  un numero crescente di studi definiti osservazionali
il  cui  obiettivo implica la valutazione di uno o piu' farmaci viene
sottoposto all'attenzione dei comitati etici;
  Considerata la scarsita' e la genericita' delle nozioni riguardanti
i vari aspetti degli studi osservazionali presenti nella normativa di
riferimento   innanzi   citata  e  la  conseguente  incertezza  circa
l'opportunita'  e le modalita' di valutazione dei menzionati studi da
parte dei comitati etici;
  Considerato  che  gli  studi  osservazionali  rivestono particolare
importanza  per valutazioni epidemiologiche, farmacoepidemiologiche e
di  farmacosorveglianza  e  possono essere utilizzati anche per stime
economiche,  di  qualita',  prescrittive  e di carichi assistenziali,
nonche' per la valutazione del profilo di sicurezza di farmaci, nelle
normali condizioni di uso, su grandi numeri di soggetti;
  Rilevato  che,  conseguentemente,  gli  studi  osservazionali hanno
particolare  rilevanza  per  l'analisi della qualita' delle cure, dei
profili assistenziali e delle relative ricadute economiche;
  Ritenuto  opportuno approvare il documento «Linee guida sugli studi
osservazionali»,   di   cui   all'allegato   1,  parte  integrante  e
sostanziale   del   presente  decreto,  al  fine  di  consentire  una
valutazione  omogenea  dei protocolli relativi agli studi medesimi da
parte dei comitati etici;
  Rilevata  la  necessita'  di  istituire un registro nazionale degli
studi osservazionali;
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina
del   dott.   Nello   Martini   in  qualita'  di  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004
al  n.  1154  del  registro  visti  semplici dell'Ufficio centrale di
bilancio presso il Ministero della salute;
  Visto il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2004 che ha
costituito la Commissione consultiva tecnico-scientifica dell'Agenzia
italiana del farmaco;
                             Determina:
                               Art. 1.
  Sono  approvate  le  linee  guida sugli studi osservazionali di cui
all'allegato 1 e alle appendici 1 e 2, parte integrante e sostanziale
del presente atto, al fine di consentire una valutazione omogenea dei
protocolli relativi agli studi medesimi da parte dei comitati etici.