Art. 4.
                  Trasmissione della certificazione
  1.  I  comuni,  entro novanta giorni dalla divulgazione dei dati di
cui   all'art.  2  del  presente  decreto,  trasmettono,  a  pena  di
decadenza,  in duplice copia la certificazione di cui all'art. 3 alla
Prefettura  -  Ufficio territoriale di governo competente. Gli uffici
riceventi  provvedono  ad  inoltrare  una copia della certificazione,
entro   dieci   giorni   dalla   prescritta  scadenza,  al  Ministero
dell'interno  -  Dipartimento per gli affari interni e territoriali -
Direzione  centrale  della  finanza  locale. La trasmissione dei dati
potra'  eventualmente  avvenire  anche  per  via  telematica, secondo
istruzioni impartite dal Ministero dell'interno.
  2.   Nel   caso  in  cui  l'ente  locale  abbia  affidato  a  terzi
l'accertamento  e/o  la  riscossione  dell'ICI, a norma dell'art. 52,
comma 5,  del  decreto  legislativo  n. 446 del 1997, la trasmissione
delle certificazioni e' comunque effettuata dal comune.