Art. 4. Trasmissione della certificazione 1. I comuni, entro novanta giorni dalla divulgazione dei dati di cui all'art. 2 del presente decreto, trasmettono, a pena di decadenza, in duplice copia la certificazione di cui all'art. 3 alla Prefettura - Ufficio territoriale di governo competente. Gli uffici riceventi provvedono ad inoltrare una copia della certificazione, entro dieci giorni dalla prescritta scadenza, al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale. La trasmissione dei dati potra' eventualmente avvenire anche per via telematica, secondo istruzioni impartite dal Ministero dell'interno. 2. Nel caso in cui l'ente locale abbia affidato a terzi l'accertamento e/o la riscossione dell'ICI, a norma dell'art. 52, comma 5, del decreto legislativo n. 446 del 1997, la trasmissione delle certificazioni e' comunque effettuata dal comune.