Art. 6. Interessi passivi su anticipazioni di cassa 1. Ai sensi di quanto stabilito dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, e' approvato il modello di certificazione di cui all'allegato B, che fa parte integrante del presente decreto, con il quale i comuni attestano l'ammontare degli interessi passivi corrisposti per le anticipazioni di cassa eventualmente attivate, per un periodo massimo di quattro mesi a decorrere dal mese di novembre 2007, per fronteggiare la minore liquidita' registrata tra l'importo della riduzione dei contributi ordinari, operata ai sensi del comma 2 dell'art. 3 dello stesso decreto-legge n. 81, e l'ammontare del maggior gettito ICI derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dell'art. 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 e successive modificazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 17 marzo 2008 Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoa Schioppa Il Ministro dell'interno Amato Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008 Ufficio controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 390