Art. 6.
             Interessi passivi su anticipazioni di cassa
  1.   Ai  sensi  di  quanto  stabilito  dall'art.  3,  comma 5,  del
decreto-legge  2 luglio  2007,  n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  3 agosto  2007,  n.  127,  e'  approvato  il modello di
certificazione  di  cui  all'allegato B,  che fa parte integrante del
presente  decreto,  con il quale i comuni attestano l'ammontare degli
interessi   passivi   corrisposti   per  le  anticipazioni  di  cassa
eventualmente  attivate,  per  un  periodo  massimo di quattro mesi a
decorrere  dal  mese  di novembre  2007,  per  fronteggiare la minore
liquidita'  registrata  tra  l'importo della riduzione dei contributi
ordinari,  operata  ai  sensi  del  comma 2  dell'art. 3 dello stesso
decreto-legge  n. 81, e l'ammontare del maggior gettito ICI derivante
dalle  disposizioni di cui ai commi da 33 a 38 e da 40 a 45 dell'art.
2 del decreto-legge n. 262 del 2006 e successive modificazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 17 marzo 2008
              Il Ministro dell'economia e delle finanze
                           Padoa Schioppa
                      Il Ministro dell'interno
                                Amato
Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2008
Ufficio  controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 390