Art. 6.
  La  modalita'  di  pagamento  delle vincite differisce in base alla
fascia di premio.
  Il  pagamento  dei  premi  per  vincite  fino  ad euro 500,00 viene
effettuato,  dietro  presentazione del biglietto e previa validazione
dello stesso, da un qualsiasi punto vendita autorizzato. Il biglietto
validato verra' ritirato dal punto vendita.
  Il  biglietto  deve essere presentato entro il termine decadenziale
di cui al successivo art. 7.
  Il  pagamento  dei  premi  per  vincite da euro 501,00 fino ad euro
10.000,00  deve essere richiesto, dietro presentazione del biglietto,
presso  un  qualsiasi  punto vendita autorizzato. In tale sede verra'
effettuata  la validazione del biglietto per ottenere la prenotazione
del  pagamento  della  vincita  che  avverra'  secondo  la  modalita'
prescelta  dal vincitore fra le seguenti: assegno circolare, bonifico
bancario  o  postale. Il biglietto validato verra' ritirato dal punto
vendita che rilascera' al giocatore apposita ricevuta.
  Il  biglietto  deve essere presentato entro il termine decadenziale
di cui al successivo art. 7.
  Il  pagamento dei premi per vincite superiori a euro 10.000,00 deve
essere  richiesto,  indicando  la  modalita'  di  pagamento prescelta
(assegno circolare, bonifico bancario o postale):
    presentando  il biglietto o inviandolo, a rischio del possessore,
presso  l'Ufficio  premi  del Consorzio Lotterie Nazionali, viale del
Campo  Boario,  56/D  -  00154  Roma. In tal caso l'Ufficio premi del
Consorzio  Lotterie  Nazionali  provvede  a  rilasciare  al giocatore
apposita  ricevuta. Il biglietto deve pervenire all'Ufficio premi del
Consorzio Lotterie Nazionali, entro il termine decadenziale di cui al
successivo art. 7;
    presentando il biglietto presso uno sportello di Banca Intesa. In
tal  caso la Banca provvede al ritiro del biglietto ed al suo inoltro
al  Consorzio  Lotterie  Nazionali, rilasciando al giocatore apposita
ricevuta.  Il biglietto deve essere presentato presso lo sportello di
Banca  Intesa entro il termine decadenziale di cui al successivo art.
7.