IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

                                 ed


               IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

  Vista  la  legge  13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo
concernente la disciplina dell'impresa sociale;
  Visto  il  decreto  legislativo  24 marzo  2006, n. 155, recante la
disciplina dell'impresa sociale;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  5,  comma  5,  del citato decreto
legislativo  n.  155  del  2006, il quale prevede che con decreto del
Ministro delle attivita' produttive e del Ministro del lavoro e delle
politiche   sociali   siano  definiti  gli  atti  che  devono  essere
depositati    presso    il    registro   delle   imprese   da   parte
dell'organizzazione  che  esercita  l'impresa  sociale e le procedure
connesse;
  Vista   la   legge   29 dicembre   1993,  n.  580,  concernente  il
riordinamento  delle  camere  di  commercio, industria, artigianato e
agricoltura;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n.  581,  recante  il  regolamento  di  attuazione  dell'art. 8 della
predetta legge n. 580 del 1993;
  Vista  la  legge  24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di
semplificazione  per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31 sugli
strumenti di informazione informatica;

                             Decretano:

                               Art. 1.

                       Ambito di applicazione

  1.  Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo
2006,  n.  155, sono definite le procedure per il deposito degli atti
presso  il  registro  delle imprese da parte delle organizzazioni che
esercitano l'impresa sociale e per l'accesso a tali atti da parte del
Ministero   della   solidarieta'   sociale   e  dell'Agenzia  per  le
organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.