IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO ed IL MINISTRO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE Vista la legge 13 giugno 2005, n. 118, recante delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale; Visto il decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale; Visto, in particolare, l'art. 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 155 del 2006, il quale prevede che con decreto del Ministro delle attivita' produttive e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali siano definiti gli atti che devono essere depositati presso il registro delle imprese da parte dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale e le procedure connesse; Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente il riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, recante il regolamento di attuazione dell'art. 8 della predetta legge n. 580 del 1993; Vista la legge 24 novembre 2000, n. 340, concernente la legge di semplificazione per l'anno 1999, ed, in particolare, l'art. 31 sugli strumenti di informazione informatica; Decretano: Art. 1. Ambito di applicazione 1. Ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, sono definite le procedure per il deposito degli atti presso il registro delle imprese da parte delle organizzazioni che esercitano l'impresa sociale e per l'accesso a tali atti da parte del Ministero della solidarieta' sociale e dell'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilita' sociale.