Art. 2.
    L'intervento   di   cui  al  precedente  art.  1  e'  subordinato
all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
    Ai  sensi  del  comma 35  dell'art.  5  del  decreto ministeriale
8 agosto  2000,  n.  593  e'  data facolta' al soggetto proponente di
richiedere   una   anticipazione   per   un   importo   pari  al  30%
dell'intervento  concesso.  Ove  detta  anticipazione  sia concessa a
soggetti  privati  la  stessa dovra' essere garantita da fidejussione
bancaria o polizza assicurativa di pari importo.
    Nello  svolgimento delle attivita' progettuali i costi di ciascun
progetto, di cui al presente decreto, sostenuti fuori dall'ob. 1, non
potranno superare il 25% del costo totale del progetto.
    Il  tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati e'
fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.
    La  durata  del  finanziamento  e'  stabilita  in  un periodo non
superiore  a  dieci anni a decorrere dalla data del presente decreto,
comprensivo  di  un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un
massimo  di  cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in
rate  semestrali  con  scadenza  primo gennaio e primo luglio di ogni
anno  solare) non puo' superare la durata suddetta e si conclude alla
prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione
del progetto di ricerca e/o formazione.
    Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate,
comprensive  di  capitale  ed  interessi con scadenza primo gennaio e
primo luglio  di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda
scadenza  semestrale  solare successiva all'effettiva conclusione del
progetto.
    Ai  fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero
il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.
    Il  Ministero  fornira'  alla  banca,  ai  fini della stipula del
contratto  di  finanziamento,  la  ripartizione  per ciascun soggetto
proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.
    La  durata  del  progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi
per  compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle
attivita'  poste  in  essere  dal  contratto,  fermo  restando quanto
stabilito all'art. 5.