Art. 2.
  1.  Qualora  il  medicinale  venga  richiesto  per la necessita' di
assicurare  la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da
diabete,  ipertensione,  broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra
patologia  cronica,  il  farmacista  puo' consegnare il medicinale, a
condizione  che  siano  disponibili  elementi  che  confermino che il
paziente e' in trattamento con il farmaco, quali:
    a) presenza  in  farmacia di ricette mediche riferite allo stesso
paziente nelle quali e' prescritto il farmaco richiesto;
    b) esibizione  da  parte  del  cliente di un documento rilasciato
dall'autorita'  sanitaria  attestante  la  patologia  per la quale e'
indicato il farmaco;
    c) esibizione  da  parte  del  cliente  di un documento originale
firmato  dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il
paziente  e'  affetto,  con indicazione del farmaco utilizzato per il
relativo trattamento;
    d) esibizione  di  una ricetta con validita' scaduta da non oltre
trenta  giorni;  in  tal  caso  il  farmacista e' tenuto ad apportare
un'annotazione  sulla  ricetta  che  impedisca la sua riutilizzazione
nell'ambito della disciplina del presente decreto;
    e) conoscenza  diretta  da  parte  del  farmacista dello stato di
salute del paziente e del trattamento in corso.