Art. 2. 1. Qualora il medicinale venga richiesto per la necessita' di assicurare la prosecuzione del trattamento di un paziente affetto da diabete, ipertensione, broncopneumopatia cronica ostruttiva o altra patologia cronica, il farmacista puo' consegnare il medicinale, a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente e' in trattamento con il farmaco, quali: a) presenza in farmacia di ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali e' prescritto il farmaco richiesto; b) esibizione da parte del cliente di un documento rilasciato dall'autorita' sanitaria attestante la patologia per la quale e' indicato il farmaco; c) esibizione da parte del cliente di un documento originale firmato dal medico curante attestante la patologia cronica da cui il paziente e' affetto, con indicazione del farmaco utilizzato per il relativo trattamento; d) esibizione di una ricetta con validita' scaduta da non oltre trenta giorni; in tal caso il farmacista e' tenuto ad apportare un'annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione nell'ambito della disciplina del presente decreto; e) conoscenza diretta da parte del farmacista dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.