Art. 3.
  1.  Al di fuori dei casi previsti dall'art. 2, qualora la richiesta
riguardi   un   paziente   che   necessiti  di  non  interrompere  un
trattamento,   quale   ad   esempio   l'ulteriore  assunzione  di  un
antibiotico,  il farmacista puo' consegnare il medicinale richiesto a
condizione  che  siano  disponibili  elementi  che  confermino che il
paziente e' in trattamento con il farmaco, quali:
    a) presenza  in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in
una  data  che  faccia  presumere  che  il  paziente  sia  ancora  in
trattamento con il medicinale richiesto;
    b) esibizione,   da   parte   del   cliente,  di  una  confezione
inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.