Art. 4.
  1.  In  aggiunta alle ipotesi disciplinate negli articoli 2 e 3, il
farmacista  puo'  consegnare  il  medicinale  richiesto  in  caso  di
esibizione  da  parte  del  cliente  di  documentazione di dimissione
ospedaliera   emessa   il   giorno  di  acquisto  o  nei  due  giorni
immediatamente precedenti dalla quale risulti prescritta o, comunque,
raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto.