Art. 5.
  1.  In  tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista e'
tenuto  a  consegnare una sola confezione con il piu' basso numero di
unita'  posologiche  del  farmaco richiesto, fatta salva l'ipotesi di
antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una
quantita'  sufficiente  ad  assicurare la continuita' del trattamento
fino  alla  possibilita'  di  contatto  del  paziente  con  il medico
prescrittore.
  2.  Il  farmacista e' altresi' tenuto a ricordare al cliente che la
consegna del farmaco senza ricetta e' una procedura eccezionale e che
il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla
procedura.  A  tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda,
da  inoltrare  al medico, contenente la specificazione del medicinale
consegnato.