Art. 5. 1. In tutti i casi previsti dal presente decreto il farmacista e' tenuto a consegnare una sola confezione con il piu' basso numero di unita' posologiche del farmaco richiesto, fatta salva l'ipotesi di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantita' sufficiente ad assicurare la continuita' del trattamento fino alla possibilita' di contatto del paziente con il medico prescrittore. 2. Il farmacista e' altresi' tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta e' una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura. A tal fine il farmacista consegna al cliente una scheda, da inoltrare al medico, contenente la specificazione del medicinale consegnato.