Art. 6. 1. La consegna da parte del farmacista di medicinali iniettabili e' ammessa nell'ipotesi disciplinata dall'art. 4. La consegna del medicinale iniettabile e' ammessa altresi' nelle ipotesi previste dall'art. 2, limitatamente all'insulina, e all'art. 3, limitatamente agli antibiotici monodose. 2. Non e' ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle delle sostanze stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.