Art. 6.
  1. La consegna da parte del farmacista di medicinali iniettabili e'
ammessa  nell'ipotesi  disciplinata  dall'art.  4.  La  consegna  del
medicinale  iniettabile  e'  ammessa  altresi' nelle ipotesi previste
dall'art.  2, limitatamente all'insulina, e all'art. 3, limitatamente
agli antibiotici monodose.
  2.  Non e' ammessa la consegna di medicinali inseriti nelle tabelle
delle  sostanze  stupefacenti, allegate al testo unico delle leggi in
materia  di  disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope e di
prevenzione,   cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati  di
tossicodipendenza  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica
del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modificazioni.