Art. 7.
  1.  Nei  casi previsti dall'art. 2, lettera b), quando il documento
non  indichi  il  farmaco da utilizzare nel trattamento, dall'art. 2,
lettera d)  e  dall'art.  3,  lettera b),  il  cliente  e'  tenuto  a
sottoscrivere  una  dichiarazione  di  assunzione  di responsabilita'
circa  la veridicita' del trattamento con il medicinale richiesto. La
dichiarazione e' conservata dal farmacista ed e' allegata al registro
di cui al comma 2 del presente articolo.
  2.  Il  farmacista  annota su apposito registro, le cui pagine sono
dallo  stesso  numerate,  timbrate e siglate, la consegna dei farmaci
effettuata  ai  sensi  del  presente  decreto, riportando il nome del
farmaco,  le  iniziali  del  paziente  e  la  condizione,  tra quelle
previste dagli articoli 2, 3 e 4, che ha dato luogo alla consegna del
farmaco.