Art. 7. 1. Nei casi previsti dall'art. 2, lettera b), quando il documento non indichi il farmaco da utilizzare nel trattamento, dall'art. 2, lettera d) e dall'art. 3, lettera b), il cliente e' tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilita' circa la veridicita' del trattamento con il medicinale richiesto. La dichiarazione e' conservata dal farmacista ed e' allegata al registro di cui al comma 2 del presente articolo. 2. Il farmacista annota su apposito registro, le cui pagine sono dallo stesso numerate, timbrate e siglate, la consegna dei farmaci effettuata ai sensi del presente decreto, riportando il nome del farmaco, le iniziali del paziente e la condizione, tra quelle previste dagli articoli 2, 3 e 4, che ha dato luogo alla consegna del farmaco.