Art. 8.
  1.  Entro  il  mese  di dicembre  2008 la Federazione nazionale dei
titolari  di  farmacia  italiani  (FEDERFARMA) e la Federazione delle
aziende  e  servizi  socio-farmaceutici  (A.S.SO.FARM)  raccolgono  e
comunicano  al Ministero della salute e all'AIFA i dati relativi alla
numerosita'  e  alla  tipologia dei casi di ricorso alle procedure di
cui  al  presente  decreto  registrati fino alla data del 30 novembre
2008,  formulando  eventuali  proposte  di  modifica  della  presente
disciplina.  Tale  documentazione  e'  trasmessa  dal Ministero della
salute,  alla  Federazione  nazionale  ordini  dei medici chirurghi e
odontoiatri  (FNOMCeO)  e alla Federazione ordini farmacisti italiani
(FOFI), per le rispettive valutazioni.