IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
  Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
  Visto  il  decreto-legge  7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
  Visto, in particolare, l'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge
7 settembre  2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge
9 novembre  2001,  n.  401, che stabilisce che le disposizioni di cui
all'articolo 5  della  legge  24 febbraio  1992, n. 225, si applicano
anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti
nella  competenza  del  Dipartimento  della  protezione  civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
5 febbraio  2008,  concernente la dichiarazione di «grande evento» in
relazione  alla visita nei territori dei comuni di Savona e Genova di
Papa Benedetto XVI;
  Considerato  che  la  visita  del Sommo Pontefice nella Diocesi del
comune  di  Savona-Noli ed in particolare nell'Arcidiocesi del comune
di  Genova,  nei  giorni  17  e 18 maggio 2008, comportera' tutta una
serie  di  manifestazioni e di incontri pastorali, quali la visita al
Santuario  di  Nostra  Signora della Guardia, all'Ospedale pediatrico
«Giannina Gaslini», l'incontro con i giovani in Piazza Matteotti e la
celebrazione eucaristica nella Cattedrale di San Lorenzo;
  Considerato,   quindi,   che   la   visita  pastorale  in  rassegna
richiamera'   nei   predetti  territori  una  notevole  affluenza  di
pellegrini e che si rendera' necessario adottare specifici interventi
volti  a  garantire  un  regolare  afflusso e deflusso delle persone,
nelle  aree  interessate  dall'evento  ed  in  quelle  limitrofe,  in
condizioni di massima sicurezza;
  Considerato,  inoltre,  che  la  visita  del Papa Benedetto XVI nei
predetti  territori  coinvolgera'  tutte  le  parrocchie,  le diocesi
italiane,  le regioni ecclesiastiche, nonche' associazioni, movimenti
ed aggregazioni religiose;
  Ravvisata,  quindi,  la necessita' di attuare con urgenza tutti gli
interventi  strutturali ed infrastrutturali necessari per il regolare
svolgimento  della  visita pastorale, nonche' di definire gli aspetti
organizzativi  connessi  al  grande evento, in particolare per quanto
riguarda   quelli  della  sicurezza  e  dell'ordine  pubblico,  della
mobilita',  della  ricettivita' alberghiera, dell'accoglienza e della
assistenza sanitaria;
  Vista  la  direttiva  del Presidente del Consiglio dei Ministri del
22 ottobre  2004,  recante «Indirizzi in materia di protezione civile
in  relazione  all'attivita'  contrattuale  riguardante  gli  appalti
pubblici   di   lavori,   di   servizi  e  di  forniture  di  rilievo
comunitario»;
  D'intesa con la regione Liguria;
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
                              Dispone:
                               Art. 1.
  1.  Il  Prefetto  di Genova e' nominato Commissario delegato per il
«grande  evento»  di  cui in premessa, e provvede alla definizione ed
all'attuazione   delle   iniziative  dirette  alla  realizzazione  di
interventi   infrastrutturali,   strutturali   e   delle   opere   di
adeguamento, nonche' al conseguimento urgente della disponibilita' di
beni,  forniture  e  servizi, comunque necessari e strumentali per la
funzionale  organizzazione  della  visita pastorale che si terra' nei
territori dei comuni di Savona e di Genova, assicurando condizioni di
adeguata  accoglienza e mobilita' ai partecipanti alle manifestazioni
nei giorni interessati dalla dichiarazione di «grande evento».
  2.  Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di
cui  al  comma 1,  si  avvale  della  collaborazione  del Prefetto di
Savona,  in  qualita'  di soggetto attuatore, per gli interventi e le
iniziative riguardanti il territorio di competenza.
  3. Il Commissario delegato per gli interventi di propria competenza
provvede  all'approvazione  dei progetti, ricorrendo, ove necessario,
alla  conferenza  di  servizi  da  indire  entro  sette  giorni dalla
disponibilita'  dei  progetti.  Qualora alla conferenza di servizi il
rappresentante  di un'amministrazione invitata sia risultato assente,
o,  comunque,  non  dotato  di  adeguato potere di rappresentanza, la
conferenza   delibera   prescindendo   dalla  sua  presenza  e  dalla
adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il
dissenso  manifestato  in  sede  di Conferenza di servizi deve essere
motivato   e  recare,  a  pena  di  inammissibilita',  le  specifiche
indicazioni  progettuali  necessarie al fine dell'assenso. In caso di
motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  dei  cittadini, la
determinazione  e'  subordinata,  in  deroga  all'articolo 14-quater,
comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed
integrazioni,  all'assenso  del  Ministro  competente  che si esprime
entro sette giorni dalla richiesta.
  4.  I  pareri,  visti e nulla-osta relativi agli interventi, che si
dovessero rendere necessari, anche successivamente alla conferenza di
servizi  di  cui  al  comma precedente,  in  deroga  all'articolo 17,
comma 24,   della   legge   15 maggio  1997,  n.  127,  e  successive
modificazioni,  devono  essere  resi alle Amministrazioni entro sette
giorni  dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi,
si intendono acquisiti con esito positivo.