Art. 2.
  1.  Per  il  compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi
della  presente  ordinanza, il Commissario delegato sara' supportato,
nell'espletamento   delle   iniziative   di  propria  competenza,  da
un'apposita  struttura  operativa, composta da personale appartenente
ad  amministrazioni dello Stato e ad enti pubblici territoriali e non
territoriali,  nel  limite  massimo  di tre unita', che sara' messo a
disposizione  da  parte  degli  uffici  di  appartenenza entro giorni
cinque dalla richiesta.
  2.  Il Commissario delegato puo' autorizzare il personale di cui al
comma 1  ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un
massimo di 50 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con
qualifica  dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore
al  30%  del  trattamento  economico  in godimento, calcolato su base
mensile, con oneri a carico dell'articolo 5.