Art. 2. 1. Per il compimento delle attivita' da porre in essere ai sensi della presente ordinanza, il Commissario delegato sara' supportato, nell'espletamento delle iniziative di propria competenza, da un'apposita struttura operativa, composta da personale appartenente ad amministrazioni dello Stato e ad enti pubblici territoriali e non territoriali, nel limite massimo di tre unita', che sara' messo a disposizione da parte degli uffici di appartenenza entro giorni cinque dalla richiesta. 2. Il Commissario delegato puo' autorizzare il personale di cui al comma 1 ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario sino ad un massimo di 50 ore mensili, ovvero, qualora si tratti di personale con qualifica dirigenziale, attribuire un compenso mensile non superiore al 30% del trattamento economico in godimento, calcolato su base mensile, con oneri a carico dell'articolo 5.