Art. 3.
  1.  Per  il  compimento  delle  iniziative  previste dalla presente
ordinanza, il Commissario delegato, ove ritenuto indispensabile, sono
autorizzati   a   derogare,   nel   rispetto  dei  principi  generali
dell'ordinamento  giuridico,  delle  direttive  comunitarie  e  della
direttiva  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre
2004, alle seguenti disposizioni normative:
    regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 8, 11 e 19;
    regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9,
10,  13,  14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 48, 55, 56, 57, 62, 63,
65,  66,  68,  70,  75, 76, 77, 80, 81, 111, 118, 128, 130, 132, 141,
241;
    leggi  ed altre disposizioni regionali strettamente connesse agli
interventi previsti dalla presente ordinanza.