Art. 4.
  1.  Il Commissario delegato e' autorizzato ad effettuare i rimborsi
dovuti  alle  organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate
dal  Dipartimento  della  protezione civile ed impiegate in occasione
delle  manifestazioni  di  cui in premessa, nonche' al rimborso degli
oneri  sostenuti  dai  datori di lavoro dei volontari. Il rimborso e'
effettuato  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
dell'8 febbraio 2001, n. 194.