Art. 5.
  1.  Agli  oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si
provvede,  nel  limite  di  250.000,00 euro, a valere sul Fondo della
protezione  civile  che verra' opportunamente integrato dal Ministero
dell'economia e delle finanze.
  2.  Per  l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, e' autorizzata
l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario
delegato.