Art. 5. 1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede, nel limite di 250.000,00 euro, a valere sul Fondo della protezione civile che verra' opportunamente integrato dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, e' autorizzata l'apertura di apposita contabilita' speciale intestata al Commissario delegato.