Art. 4.
  La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Foggia  non  puo'  modificare  le modalita' di controllo e il sistema
tariffario,   riportati  nell'apposito  piano  di  controllo  per  la
indicazione  geografica  protetta  «Arancia  del Gargano», cosi' come
depositati  presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  La  Camera  di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura di
Foggia   comunica  e  sottopone  all'approvazione  ministeriale  ogni
variazione   concernente   il   personale  ispettivo  indicato  nella
documentazione   presentata,   la   composizione   del   comitato  di
certificazione  o della struttura equivalente e dell'organo decidente
i   ricorsi,   nonche'   l'esercizio   di   attivita'  che  risultano
oggettivamente  incompatibili  con  il mantenimento del provvedimento
autorizzatorio.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.