Art. 5.
  L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione
del presente decreto.
  Alla  scadenza  del  terzo  anno  di  autorizzazione,  il  soggetto
legittimato  ai  sensi  dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre
1999,  n.  526, dovra' comunicare all'autorita' nazionale competente,
l'intenzione   di  confermare  la  Camera  di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura di Foggia o proporre un nuovo soggetto da
scegliersi  tra  quelli  iscritti  nell'elenco"  di  cui all'art. 14,
comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.
  Nell'ambito del periodo di validita' dell'autorizzazione, la Camera
di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura  di Foggia e'
tenuta  ad  adempiere  a  tutte  le  disposizioni  complementari  che
l'autorita'  nazionale  competente,  ove lo ritenga utile, ritenga di
impartire.