Art. 4. Procedure di esclusione 1. Con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali sono dichiarate inammissibili, per mancanza dei requisiti, le domande di finanziamento dei progetti: presentati da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 3, comma 2, del decreto del 3 marzo 2008; presentati da aggregazioni non formalizzate in conformita' a quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto del 3 marzo 2008; che non rispettino le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4, del decreto del 3 marzo 2008, nonche' quelle disposte dall'art. 3 del presente avviso.