Art. 4.
                       Procedure di esclusione
    1.  Con  provvedimento  del  capo del Dipartimento per gli affari
regionali  sono dichiarate inammissibili, per mancanza dei requisiti,
le domande di finanziamento dei progetti:
      presentati  da soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 3,
comma 2, del decreto del 3 marzo 2008;
      presentati  da  aggregazioni  non formalizzate in conformita' a
quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del decreto del 3 marzo 2008;
      che  non rispettino le prescrizioni di cui all'art. 3, comma 4,
del decreto del 3 marzo 2008, nonche' quelle disposte dall'art. 3 del
presente avviso.