Art. 5. Valutazione dei progetti 1. I progetti sono valutati, distintamente in ognuna delle tre macroaree, sulla base dei parametri previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007. 2. A ciascuno dei parametri e' assegnato un punteggio secondo le indicazioni della seguente tabella: ----> Vedere tabella a pag. 19 <---- 2. A ciascun progetto e' attribuito un punteggio complessivo e sulla base dei punteggi conseguiti sono elaborate tre distinte graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree. 3. Nel caso in cui due o piu' progetti ottengano lo stesso punteggio gli stessi sono ammessi al finanziamento sino al limite delle risorse disponibili, tenendo conto della qualita' complessiva dei progetti. 4. Ai comuni che abbiano presentato progetti che, sia pur ritenuti ammissibili al finanziamento, non hanno beneficiato delle risorse del Fondo per mancanza di disponibilita', e' riconosciuto un titolo di preferenza nell'assegnazione delle risorse per l'anno successivo, secondo modalita' da definirsi con il decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, relativo alla dotazione del fondo per l'anno 2008.