Art. 5.
                      Valutazione dei progetti
    1.  I  progetti  sono valutati, distintamente in ognuna delle tre
macroaree,  sulla base dei parametri previsti dall'art. 4 del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007.
    2.  A ciascuno dei parametri e' assegnato un punteggio secondo le
indicazioni della seguente tabella:

               ---->  Vedere tabella a pag. 19  <----

    2.  A  ciascun  progetto e' attribuito un punteggio complessivo e
sulla  base  dei  punteggi  conseguiti  sono  elaborate  tre distinte
graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.
    3.  Nel  caso  in  cui  due  o  piu' progetti ottengano lo stesso
punteggio  gli  stessi  sono  ammessi al finanziamento sino al limite
delle  risorse  disponibili, tenendo conto della qualita' complessiva
dei progetti.
    4.  Ai  comuni  che  abbiano  presentato  progetti  che,  sia pur
ritenuti  ammissibili  al  finanziamento, non hanno beneficiato delle
risorse  del Fondo per mancanza di disponibilita', e' riconosciuto un
titolo  di  preferenza  nell'assegnazione  delle  risorse  per l'anno
successivo,  secondo  modalita'  da  definirsi  con  il  decreto  del
Ministro  per  gli  affari  regionali e le autonomie locali, relativo
alla dotazione del fondo per l'anno 2008.