Art. 6. Commissione per la valutazione 1. Ai fini della valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 5, e' istituita presso il Dipartimento per gli affari regionali un'apposita commissione, nominata con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali. Tale commissione e' presieduta dallo stesso capo del Dipartimento e composta da altri quattro membri, di cui due dirigenti in servizio presso il Dipartimento medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei progetti di sviluppo economico e sociale. 2. La commissione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di finanziamento, elabora le graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree. 3. Il supporto alla commissione e' garantito da una segreteria tecnica composta da personale interno al Dipartimento per gli affari regionali. 4. Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso ne' rimborso spese.