Art. 6.
                   Commissione per la valutazione
    1.  Ai  fini della valutazione dei progetti ai sensi dell'art. 5,
e'   istituita  presso  il  Dipartimento  per  gli  affari  regionali
un'apposita  commissione,  nominata  con  provvedimento  del capo del
Dipartimento per gli affari regionali. Tale commissione e' presieduta
dallo  stesso  capo  del  Dipartimento  e  composta  da altri quattro
membri,  di  cui  due  dirigenti  in  servizio presso il Dipartimento
medesimo e due esperti di comprovata esperienza nella valutazione dei
progetti di sviluppo economico e sociale.
    2.  La  commissione, entro sessanta giorni dalla data di scadenza
del  termine  per  la  presentazione  delle domande di finanziamento,
elabora le graduatorie di merito per ciascuna delle tre macroaree.
    3.  Il  supporto  alla commissione e' garantito da una segreteria
tecnica  composta da personale interno al Dipartimento per gli affari
regionali.
    4.  Ai componenti della commissione non spetta alcun compenso ne'
rimborso spese.