Art. 7.
                         Graduatorie finali
    1.  Con  provvedimento  del  capo del Dipartimento per gli affari
regionali  sono  approvate le graduatorie finali per ogni macroarea e
le relative quote di finanziamento.
    2.  Le  graduatorie  vengono  pubblicate  sul  sito ufficiale del
Dipartimento   per  gli  affari  regionali,  entro  i  cinque  giorni
successivi all'approvazione.
    3.  La  pubblicazione  delle graduatorie finali di cui al comma 1
vale,  a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della
procedura di selezione dei progetti.