Art. 7. Graduatorie finali 1. Con provvedimento del capo del Dipartimento per gli affari regionali sono approvate le graduatorie finali per ogni macroarea e le relative quote di finanziamento. 2. Le graduatorie vengono pubblicate sul sito ufficiale del Dipartimento per gli affari regionali, entro i cinque giorni successivi all'approvazione. 3. La pubblicazione delle graduatorie finali di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di selezione dei progetti.