Art. 8. Procedure di finanziamento 1. Entro il 15 settembre 2008, il Dipartimento per gli affari regionali provvede alla liquidazione ed al trasferimento delle somme spettanti ad ogni ente beneficiario. 2. Entro trenta giorni dalla data di ricevimento del finanziamento, l'ente beneficiario provvede ad avviare il progetto, dandone comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali. 3. In caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro il termine di cui al comma 2, il Dipartimento per gli affari regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca potra' essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza di giustificati motivi opportunamente documentati. Roma, 25 marzo 2008 Il capo del Dipartimento: Sepe