Art. 8.
                     Procedure di finanziamento
    1.  Entro  il  15 settembre  2008, il Dipartimento per gli affari
regionali  provvede alla liquidazione ed al trasferimento delle somme
spettanti ad ogni ente beneficiario.
    2.   Entro   trenta   giorni   dalla   data  di  ricevimento  del
finanziamento,  l'ente  beneficiario provvede ad avviare il progetto,
dandone comunicazione al Dipartimento per gli affari regionali.
    3.  In  caso di mancata comunicazione di avvio del progetto entro
il  termine  di  cui  al  comma 2,  il  Dipartimento  per  gli affari
regionali dispone la revoca del finanziamento attribuito. Tale revoca
potra' essere sospesa, su istanza dell'ente beneficiario, in presenza
di giustificati motivi opportunamente documentati.
      Roma, 25 marzo 2008
                                       Il capo del Dipartimento: Sepe