IL MINISTRO DELLA SALUTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
                           E DELLE FINANZE
  Visto  il  decreto legislativo 2 marzo 2007, n. 50, articoli 3 e 4,
riguardante   l'attuazione   delle   direttive   n.  2004/9/CE  e  n.
2004/10/CEE in materia di ispezione e verifica della buona pratica di
laboratorio (B.P.L.);
  Visto  l'art. 10 del suddetto decreto legislativo che fa obbligo al
Ministro  della  salute  di  fissare,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia   e  delle  finanze,  le  tariffe  e  le  modalita'  di
versamento relative alle prestazioni fornite dal Ministero stesso per
le  verifiche  e  le  certificazioni  di  cui agli articoli 3 e 4 del
decreto medesimo;
  Considerato  che  il  successivo  art.  11  dello stesso decreto ha
abrogato  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, rendendo di
conseguenza  inefficace  il  decreto  ministeriale  di determinazione
delle tariffe emanato il 13 dicembre 2005;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  prestazioni rese dal Ministero della salute a richiesta ed
ad  utilita'  dei  soggetti interessati, riportate nell'elenco di cui
all'allegato 1, che forma parte integrante del presente decreto, sono
dovute le tariffe a fianco di ciascuna prestazione indicate.
  Le  tariffe  di  cui  sopra  vengono calcolate sulla base del costo
effettivo dei servizi resi.