IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124 ed in particolare gli articoli 1, commi 1 e 2; 4, comma 5; 9, commi 1 e 2; 39, 42 e 43; Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161 recante: «Norme relative al segreto militare" e successive modificazioni; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 luglio 1985 in materia di tutela del segreto di Stato nel settore degli organismi di informazione e sicurezza; Visto il parere n. 4247/2007 reso dal Consiglio di Stato - adunanza della Commissione speciale del 5 dicembre 2007, richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale; Ritenuta la necessita' di disciplinare con regolamento i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato; Ritenuta la necessita' di individuare con regolamento gli Uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Acquisito il parere favorevole del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, reso in data 24 gennaio 2008; Sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art.39 della legge 3 agosto 2007, n. 124, disciplina i criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, nonche' individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi coperti da segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.