Art. 10. Accesso 1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, sia esercitato con riferimento a informazioni, notizie, documenti, atti, attivita', cose o luoghi che, all'atto dell'entrata in vigore della medesima legge, siano gia' coperti dal segreto di Stato, i termini di quindici e trenta anni previsti, rispettivamente, dai commi 7 e 8 del citato art. 39 si computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di essa, dalla conferma della sua opposizione secondo le norme previgenti. 2. Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita l'amministrazione interessata, valuta preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse diretto, concreto ed attuale collegato all'oggetto dell'accesso, nonche' meritevole di giuridico apprezzamento in relazione alla qualita' soggettiva del richiedente ed alla finalita' per la quale l'accesso sia richiesto. 3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso puo' esservi esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni di segretezza.