Art. 10.
                               Accesso
  1. Qualora il diritto di accesso di cui all'art. 39, comma 7, della
legge  3 agosto  2007,  n.  124,  sia  esercitato  con  riferimento a
informazioni, notizie, documenti, atti, attivita', cose o luoghi che,
all'atto  dell'entrata  in  vigore  della  medesima legge, siano gia'
coperti  dal  segreto  di  Stato, i termini di quindici e trenta anni
previsti,  rispettivamente,  dai  commi 7  e  8 del citato art. 39 si
computano a decorrere dalla apposizione del vincolo o, in mancanza di
essa,   dalla   conferma  della  sua  opposizione  secondo  le  norme
previgenti.
  2.  Ai fini della richiesta di accesso di cui all'art. 39, comma 7,
della  legge  3 agosto  2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei
Ministri,     sentita     l'amministrazione    interessata,    valuta
preliminarmente la sussistenza in capo al richiedente di un interesse
diretto,  concreto  ed  attuale  collegato  all'oggetto dell'accesso,
nonche'  meritevole  di  giuridico  apprezzamento  in  relazione alla
qualita'  soggettiva  del  richiedente ed alla finalita' per la quale
l'accesso sia richiesto.
  3. Una volta cessato il vincolo del segreto di Stato in nessun caso
puo'  esservi  esclusione del diritto di accesso motivata con ragioni
di segretezza.