Art. 11. Disposizioni transitorie e finali 1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Ogni richiamo contenuto nel presente regolamento alle materie disciplinate dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44, comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino all'entrata in vigore dei suddetti regolamenti, alle disposizioni vigenti. Roma, 8 aprile 2008 Il Presidente: Prodi