Art. 11.
                  Disposizioni transitorie e finali
  1.  Il  presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo  a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
  2.  Ogni  richiamo  contenuto nel presente regolamento alle materie
disciplinate  dai regolamenti di cui agli articoli 42, comma 7, e 44,
comma 2, della legge 3 agosto 2007, n. 124, si intende riferito, fino
all'entrata  in  vigore  dei  suddetti regolamenti, alle disposizioni
vigenti.
    Roma, 8 aprile 2008
                                                 Il Presidente: Prodi