Art. 2. Segreto di Stato e classifiche di segretezza 1. Il segreto di Stato e' finalizzato alla salvaguardia dei supremi ed imprescindibili interessi dello Stato di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente regolamento, che attengono all'esistenza stessa della Repubblica democratica. 2. Il segreto di Stato e' distinto dalle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42 della legge 3 agosto 2007, n. 124, che sono attribuite dalle singole amministrazioni per circoscrivere la conoscenza di notizie, informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai soli soggetti che abbiano necessita' di accedervi e siano a cio' abilitati in ragione delle proprie funzioni istituzionali.