Art. 3. Criteri 1. Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita', i luoghi ed ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad uno o piu' dei seguenti supremi interessi dello Stato: a) l'integrita' della Repubblica, anche in relazione ad accordi internazionali; b) la difesa delle Istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento; c) l'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e le relazioni con essi; d) la preparazione e la difesa militare dello Stato. 2. Ai fini della valutazione della idoneita' a recare il danno grave di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed indirette della conoscenza dell'oggetto del segreto da parte di soggetti non autorizzati, sempre che da essa derivi un pericolo attuale per lo Stato.