Art. 3.
                               Criteri
  1.  Possono costituire oggetto di segreto di Stato le informazioni,
le  notizie,  i  documenti,  gli atti, le attivita', i luoghi ed ogni
altra  cosa  la  cui diffusione sia idonea a recare un danno grave ad
uno o piu' dei seguenti supremi interessi dello Stato:
    a)  l'integrita'  della Repubblica, anche in relazione ad accordi
internazionali;
    b)  la  difesa  delle  Istituzioni poste dalla Costituzione a suo
fondamento;
    c)  l'indipendenza  dello  Stato  rispetto  agli altri Stati e le
relazioni con essi;
    d) la preparazione e la difesa militare dello Stato.
  2.  Ai  fini  della  valutazione  della idoneita' a recare il danno
grave  di cui al comma 1, si tiene conto delle conseguenze dirette ed
indirette  della  conoscenza  dell'oggetto  del  segreto  da parte di
soggetti  non  autorizzati,  sempre  che  da  essa derivi un pericolo
attuale per lo Stato.