Art. 4.
                               Limiti
  1.  In  sede  di applicazione dei criteri di cui all'articolo 3, si
osservano  i  divieti  di  cui all'articolo 39, comma 11, della legge
3 agosto  2007,  n. 124, ed all'articolo 204, comma 1-bis, del codice
di procedura penale.