Art. 5.
                       Materie di riferimento
  1.  Ferma  restando  la  necessita'  di  valutare  in concreto ogni
singolo  caso  sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del
presente  regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto
di  Stato  le  informazioni,  le  notizie,  i documenti, gli atti, le
attivita',  i  luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento
esemplificativamente elencate in allegato.