Art. 5. Materie di riferimento 1. Ferma restando la necessita' di valutare in concreto ogni singolo caso sulla base di quanto disposto dagli articoli 3 e 4 del presente regolamento, sono suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato le informazioni, le notizie, i documenti, gli atti, le attivita', i luoghi e le cose attinenti alle materie di riferimento esemplificativamente elencate in allegato.