Art. 6.
                             Apposizione
  1.  L'apposizione  del  segreto di Stato e' disposta dal Presidente
del   Consiglio   dei  Ministri  autonomamente  ovvero  su  richiesta
dell'amministrazione  competente,  tramite  il direttore generale del
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
  2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
comunicate,  per  il  tramite  del  direttore  generale del DIS, alla
amministrazione   competente.   In   caso  di  esito  positivo  della
richiesta,  l'amministrazione,  ove  possibile,  annota  sull'oggetto
dell'apposizione  la  dicitura  «segreto di Stato» in modo che non si
confonda   con   la  eventuale  stampigliatura  della  classifica  di
segretezza.
  3.  Gli  adempimenti  istruttori  di cui ai commi 1 e 2 sono curati
dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo
9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4.  Anche  prima  del  decorso  dei termini di cui all'articolo 39,
commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  se  ritiene  che  siano  venute meno le condizioni che
determinarono   l'apposizione   del  segreto  di  Stato,  dispone  la
cessazione  del  vincolo,  anche  su  richiesta della amministrazione
competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.