Art. 6. Apposizione 1. L'apposizione del segreto di Stato e' disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri autonomamente ovvero su richiesta dell'amministrazione competente, tramite il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). 2. Le determinazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sono comunicate, per il tramite del direttore generale del DIS, alla amministrazione competente. In caso di esito positivo della richiesta, l'amministrazione, ove possibile, annota sull'oggetto dell'apposizione la dicitura «segreto di Stato» in modo che non si confonda con la eventuale stampigliatura della classifica di segretezza. 3. Gli adempimenti istruttori di cui ai commi 1 e 2 sono curati dall'Ufficio centrale per la segretezza (UCSe) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 124. 4. Anche prima del decorso dei termini di cui all'articolo 39, commi 7 e 8, della legge n. 124 del 2007, il Presidente del Consiglio dei Ministri se ritiene che siano venute meno le condizioni che determinarono l'apposizione del segreto di Stato, dispone la cessazione del vincolo, anche su richiesta della amministrazione competente, nei modi indicati nei commi 1 e 2.