Art. 7.
                 Conservazione del segreto di Stato
  1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le
attivita' ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato
sono  conservati  nell'esclusiva  disponibilita'  dei  vertici  delle
amministrazioni  originatrici  ovvero  detentrici  con  modalita'  di
trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la
sottrazione  o  la  distruzione, fissate nelle norme unificate per la
protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte
dal segreto di Stato.
  2.  La  cessazione  del  vincolo  del segreto di Stato non comporta
l'automatica  decadenza  del  regime della classifica e della vietata
divulgazione.