Art. 7. Conservazione del segreto di Stato 1. Le notizie, le informazioni, i documenti, gli atti, i luoghi, le attivita' ed ogni altra cosa coperti dal vincolo del segreto di Stato sono conservati nell'esclusiva disponibilita' dei vertici delle amministrazioni originatrici ovvero detentrici con modalita' di trattazione e di conservazione tali da impedirne la manipolazione, la sottrazione o la distruzione, fissate nelle norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate ovvero coperte dal segreto di Stato. 2. La cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica decadenza del regime della classifica e della vietata divulgazione.