Art. 9.
Funzioni  di  controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie
          locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco
  1.  Nei  luoghi  coperti  dal  segreto  di  Stato,  le  funzioni di
controllo  ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal
Corpo  nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici
di  controllo  collocati  a  livello  centrale  dalle amministrazioni
interessate   che   li   costituiscono   con  proprio  provvedimento.
Nell'esercizio   delle   funzioni   di  controllo  svolte  presso  il
Dipartimento  delle  informazioni  per  la sicurezza (DIS), l'Agenzia
informazioni  e  sicurezza  esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e
sicurezza  interna  (AISI),  ai  fini  dell'adempimento  da parte del
personale  di  cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
dell'obbligo  di  denuncia  di  fatti  costituenti  reato  o  per  le
comunicazioni   concernenti   informazioni   ed   elementi  di  prova
relativamente  a  fatti  configurabili  come  reati,  si  applicano i
commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  2.  Gli  uffici  di  cui  al  comma 1 sono costituiti da almeno due
esperti  per  ogni  singolo  settore  di attivita' che possono essere
individuati  nel  personale  medico  appartenente  ad amministrazioni
dello  Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
ovvero  da  altri  soggetti  muniti  di adeguate competenze tecniche.
Tutti  i  componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta
di sicurezza al massimo livello.
  3.  In  relazione  ai  luoghi  coperti  dal  segreto  di  Stato, le
amministrazioni  non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso
le  aziende  sanitarie  locali  ed  il Corpo nazionale dei vigili del
fuoco  a  cui  hanno,  comunque, facolta' di rivolgersi per ausilio o
consultazione.