Art. 9. Funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal corpo nazionale dei vigili del fuoco 1. Nei luoghi coperti dal segreto di Stato, le funzioni di controllo ordinariamente svolte dalle aziende sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono svolte da autonomi uffici di controllo collocati a livello centrale dalle amministrazioni interessate che li costituiscono con proprio provvedimento. Nell'esercizio delle funzioni di controllo svolte presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), ai fini dell'adempimento da parte del personale di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dell'obbligo di denuncia di fatti costituenti reato o per le comunicazioni concernenti informazioni ed elementi di prova relativamente a fatti configurabili come reati, si applicano i commi 6, 7 e 8 dell'articolo 23 della legge 3 agosto 2007, n. 124. 2. Gli uffici di cui al comma 1 sono costituiti da almeno due esperti per ogni singolo settore di attivita' che possono essere individuati nel personale medico appartenente ad amministrazioni dello Stato e nel personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ovvero da altri soggetti muniti di adeguate competenze tecniche. Tutti i componenti dell'ufficio devono essere muniti del nulla osta di sicurezza al massimo livello. 3. In relazione ai luoghi coperti dal segreto di Stato, le amministrazioni non sono tenute agli obblighi di comunicazione verso le aziende sanitarie locali ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a cui hanno, comunque, facolta' di rivolgersi per ausilio o consultazione.