Art. 3.

                     Assistenza in forma diretta

  1.  Nei  casi  in cui l'assistito richieda l'iscrizione in lista di
attesa  per  trapianto  in  uno dei Paesi dell'Unione europea o dello
Spazio  economico europeo o della Svizzera o dei Paesi convenzionati,
l'Azienda  sanitaria  locale di residenza dell'assistito, in presenza
della  certificazione  di  cui all'art. 1, comma 2, provvede entro 30
giorni   al   rilascio   dell'autorizzazione  tramite  il  formulario
comunitario   previsto  dai  Regolamenti  CEE  1408/71  e  574/72,  e
successive   modificazioni  ed  integrazioni,  o  analogo  formulario
previsto  dalle  vigenti  convenzioni internazionali di reciprocita',
valido  per  sei  mesi e rinnovabile alla scadenza fino all'effettivo
utilizzo.
  2.  Il formulario di cui al comma 1 reca in ogni caso l'indicazione
del  tipo  di trapianto richiesto e del Centro estero prescelto ed e'
inviato al Ministero della salute nei casi in cui sia richiesta dallo
Stato  estero  ulteriore attestazione che certifichi l'impossibilita'
del trapianto in Italia.
  3. Per la documentazione da presentare all'organizzazione estera ai
fini  dell'iscrizione,  si  rinvia  alle  piu' dettagliate previsioni
dell'art. 1, comma 3.
  4.  Se  l'assistito  e' iscritto nella lista di attesa di un Centro
regionale  trapianti diverso da quello della regione di residenza, la
certificazione  prevista  dall'art.  1,  comma 2 consente comunque il
rilascio  del  modello  di  cui  al  comma 1  da  parte della Azienda
sanitaria locale del luogo di residenza dell'assistito.
  5. Entro trenta giorni dall'avvenuto trapianto, l'Azienda sanitaria
locale  di  residenza  puo' rilasciare su richiesta dell'assistito un
nuovo  formulario  comunitario  di  cui  al comma 1 o analogo per gli
Stati convenzionati, per il periodo presumibile dell'erogazione delle
prestazioni  sanitarie all'estero. La stessa Azienda sanitaria locale
comunica  l'avvenuto  trapianto  al Centro regionale trapianti che ha
rilasciato  la  certificazione,  il  quale e' tenuto, a sua volta, ad
informare il Centro nazionale trapianti .
  6.  L'Azienda  sanitaria  locale di residenza e' tenuta, inoltre, a
fornire   alla   regione   i  dati  concernenti  l'autorizzazione  al
trasferimento  all'estero  per cure - iscrizione in lista - trapianto
d'organo  - proseguimento cure - secondo le modalita' in uso comuni a
tutti  i  trasferimenti  autorizzati  per  cure  all'estero,  per  le
consuete finalita' di controllo amministrativo, funzionali ai compiti
di  programmazione.  La regione, a sua volta, e' tenuta a trasmettere
tali  dati  al  Ministero  della salute a fini statistici, secondo le
medesime modalita'.
  7.  Per  il rimborso delle spese a carico dell'assistito, si rinvia
alle  disposizioni  desumibili dal decreto del Ministro della sanita'
3 novembre  1989,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 22 novembre
1989, n. 273.