Art. 3. Assistenza in forma diretta 1. Nei casi in cui l'assistito richieda l'iscrizione in lista di attesa per trapianto in uno dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o della Svizzera o dei Paesi convenzionati, l'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, in presenza della certificazione di cui all'art. 1, comma 2, provvede entro 30 giorni al rilascio dell'autorizzazione tramite il formulario comunitario previsto dai Regolamenti CEE 1408/71 e 574/72, e successive modificazioni ed integrazioni, o analogo formulario previsto dalle vigenti convenzioni internazionali di reciprocita', valido per sei mesi e rinnovabile alla scadenza fino all'effettivo utilizzo. 2. Il formulario di cui al comma 1 reca in ogni caso l'indicazione del tipo di trapianto richiesto e del Centro estero prescelto ed e' inviato al Ministero della salute nei casi in cui sia richiesta dallo Stato estero ulteriore attestazione che certifichi l'impossibilita' del trapianto in Italia. 3. Per la documentazione da presentare all'organizzazione estera ai fini dell'iscrizione, si rinvia alle piu' dettagliate previsioni dell'art. 1, comma 3. 4. Se l'assistito e' iscritto nella lista di attesa di un Centro regionale trapianti diverso da quello della regione di residenza, la certificazione prevista dall'art. 1, comma 2 consente comunque il rilascio del modello di cui al comma 1 da parte della Azienda sanitaria locale del luogo di residenza dell'assistito. 5. Entro trenta giorni dall'avvenuto trapianto, l'Azienda sanitaria locale di residenza puo' rilasciare su richiesta dell'assistito un nuovo formulario comunitario di cui al comma 1 o analogo per gli Stati convenzionati, per il periodo presumibile dell'erogazione delle prestazioni sanitarie all'estero. La stessa Azienda sanitaria locale comunica l'avvenuto trapianto al Centro regionale trapianti che ha rilasciato la certificazione, il quale e' tenuto, a sua volta, ad informare il Centro nazionale trapianti . 6. L'Azienda sanitaria locale di residenza e' tenuta, inoltre, a fornire alla regione i dati concernenti l'autorizzazione al trasferimento all'estero per cure - iscrizione in lista - trapianto d'organo - proseguimento cure - secondo le modalita' in uso comuni a tutti i trasferimenti autorizzati per cure all'estero, per le consuete finalita' di controllo amministrativo, funzionali ai compiti di programmazione. La regione, a sua volta, e' tenuta a trasmettere tali dati al Ministero della salute a fini statistici, secondo le medesime modalita'. 7. Per il rimborso delle spese a carico dell'assistito, si rinvia alle disposizioni desumibili dal decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 novembre 1989, n. 273.