Art. 4.

                    Assistenza in forma indiretta

  1.  Nei  casi  in cui l'assistito richieda l'iscrizione in liste di
attesa   al   di   fuori   dei  Paesi  con  i  quali  vigono  accordi
internazionali  in  materia sanitaria, il Centro regionale trapianti,
qualora  ricorrano  le  condizioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2,
rilascia  entro  30  giorni  idonea  autorizzazione all'iscrizione in
liste  estere  per  un periodo di sei mesi, rinnovabile alla scadenza
fino all'effettivo reperimento dell'organo.
  2.  Se  la  richiesta dell'interessato e' rivolta ad organizzazioni
estere   al  di  fuori  del  continente  europeo,  fermi  restando  i
presupposti  indicati  al comma 1, l'autorizzazione e' rilasciata dal
Centro   regionale   trapianti,  previo  parere  tecnico  del  Centro
nazionale  trapianti,  solo quando sussistano determinati presupposti
sanitari   che,   in  relazione  alla  particolarita'  del  caso,  ne
giustificano l'iscrizione.
  3.  Il  Centro  regionale  trapianti comunica all'Azienda sanitaria
locale    di    residenza    dell'assistito    l'avvenuto    rilascio
dell'autorizzazione  per l'iscrizione nelle liste dei Paesi di cui al
comma 1,  al  fine  di  consentire il successivo rimborso delle spese
sostenute  secondo  la  procedura  prevista  dal decreto del Ministro
della  sanita'  3 novembre  1989. L'Azienda sanitaria locale comunica
l'avvenuto  trapianto al Centro regionale trapianti che ha rilasciato
l'autorizzazione,  il quale, a sua volta, informa il Centro nazionale
trapianti .
  4. L'Azienda sanitaria locale di residenza e' tenuta a fornire alla
regione,  e  questa  al  Ministero  della  salute, i dati concernenti
l'autorizzazione  concessa  per  le  finalita' e secondo le modalita'
previste dall'art. 3, comma 6.