Art. 4. Assistenza in forma indiretta 1. Nei casi in cui l'assistito richieda l'iscrizione in liste di attesa al di fuori dei Paesi con i quali vigono accordi internazionali in materia sanitaria, il Centro regionale trapianti, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, rilascia entro 30 giorni idonea autorizzazione all'iscrizione in liste estere per un periodo di sei mesi, rinnovabile alla scadenza fino all'effettivo reperimento dell'organo. 2. Se la richiesta dell'interessato e' rivolta ad organizzazioni estere al di fuori del continente europeo, fermi restando i presupposti indicati al comma 1, l'autorizzazione e' rilasciata dal Centro regionale trapianti, previo parere tecnico del Centro nazionale trapianti, solo quando sussistano determinati presupposti sanitari che, in relazione alla particolarita' del caso, ne giustificano l'iscrizione. 3. Il Centro regionale trapianti comunica all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito l'avvenuto rilascio dell'autorizzazione per l'iscrizione nelle liste dei Paesi di cui al comma 1, al fine di consentire il successivo rimborso delle spese sostenute secondo la procedura prevista dal decreto del Ministro della sanita' 3 novembre 1989. L'Azienda sanitaria locale comunica l'avvenuto trapianto al Centro regionale trapianti che ha rilasciato l'autorizzazione, il quale, a sua volta, informa il Centro nazionale trapianti . 4. L'Azienda sanitaria locale di residenza e' tenuta a fornire alla regione, e questa al Ministero della salute, i dati concernenti l'autorizzazione concessa per le finalita' e secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 6.