Art. 5.

 Trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post trapianto

  1.   La   verifica  dei  presupposti  necessari  per  il  trapianto
all'estero e delle prestazioni sanitarie post-trapianto, richieste in
regime  di  urgenza,  e'  affidata  al Centro regionale trapianti che
rilascia  apposita  certificazione, previo parere tecnico sul singolo
caso da parte del Centro nazionale trapianti.
  2.  In  caso  di  complicanze  nel  decorso post-trapianto eseguito
all'estero,  il  Centro  regionale trapianti attesta la necessita' di
controlli  da  eseguirsi presso la struttura estera che ha effettuato
il trapianto dandone comunicazione al Centro nazionale trapianti.
  3.  In  caso  di  eventi  imprevisti  che  richiedano  il trapianto
immediato  e  di  conseguenti prestazioni urgenti all'estero a favore
degli   assistiti   iscritti   al   Servizio   sanitario   nazionale,
l'attestazione  dell'urgenza  e'  certificata a posteriori dal Centro
regionale   trapianti   dell'assistito   che   e'   tenuto   a  darne
comunicazione al Centro nazionale trapianti.
  4.  Per  il  rimborso delle spese sostenute dall'assistito o per il
rilascio   della  modulistica  per  l'assistenza  in  forma  diretta,
l'assistito  presenta  all'Azienda  sanitaria  locale di residenza la
certificazione dell'urgenza attestata dal Centro regionale trapianti.