Art. 5. Trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post trapianto 1. La verifica dei presupposti necessari per il trapianto all'estero e delle prestazioni sanitarie post-trapianto, richieste in regime di urgenza, e' affidata al Centro regionale trapianti che rilascia apposita certificazione, previo parere tecnico sul singolo caso da parte del Centro nazionale trapianti. 2. In caso di complicanze nel decorso post-trapianto eseguito all'estero, il Centro regionale trapianti attesta la necessita' di controlli da eseguirsi presso la struttura estera che ha effettuato il trapianto dandone comunicazione al Centro nazionale trapianti. 3. In caso di eventi imprevisti che richiedano il trapianto immediato e di conseguenti prestazioni urgenti all'estero a favore degli assistiti iscritti al Servizio sanitario nazionale, l'attestazione dell'urgenza e' certificata a posteriori dal Centro regionale trapianti dell'assistito che e' tenuto a darne comunicazione al Centro nazionale trapianti. 4. Per il rimborso delle spese sostenute dall'assistito o per il rilascio della modulistica per l'assistenza in forma diretta, l'assistito presenta all'Azienda sanitaria locale di residenza la certificazione dell'urgenza attestata dal Centro regionale trapianti.