Art. 6.

                         Proseguimento cure

  1. A trapianto di organo eseguito in assistenza diretta o indiretta
secondo  le procedure del presente decreto, la richiesta di ulteriori
prestazioni  sanitarie  nel  Centro  estero  per  controlli o terapie
connesse  al  trapianto,  e'  oggetto  di  una  nuova  autorizzazione
rilasciata  dal Centro regionale trapianti. L'autorizzazione non puo'
essere  negata  per  la  visita  di  controllo  annuale  connessa  al
trapianto.
  2.  In  caso  di  rilascio dell'autorizzazione, il Centro regionale
trapianti  e'  tenuto  a  darne  comunicazione  all'Azienda sanitaria
locale  di  residenza  dell'assistito,  per  consentire l'avvio delle
procedure  nelle  forme  previste  agli  articoli 3  o 4 del presente
decreto.  L'Azienda sanitaria locale di residenza e' tenuta a fornire
alla  regione, e questa al Ministero della salute, i dati concernenti
questo tipo di autorizzazione per le finalita' e secondo le modalita'
previste dall'art. 3, comma 6.
  3.  In  caso di complicanze post-trapianto all'estero, si applicano
le disposizioni dell'art. 5, comma 3.
  4.   Il   Centro   regionale  trapianti,  qualora  ritenga  che  le
prestazioni  sanitarie di cui al comma 1 possano essere effettuate in
Italia,  in  una  struttura  accreditata,  pubblica o privata, indica
entro   trenta   giorni  il  luogo  di  cura  adeguato  al  programma
terapeutico  e  verifica se i tempi di attesa sono compatibili con lo
stato di salute dell'assistito.
  5.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente decreto, il
proseguimento   di  cure  collegate  ai  trapianti  autorizzati  gia'
effettuati  e'  oggetto di nuova autorizzazione, nelle forme e con le
modalita' previste nel presente articolo.