Art. 6. Proseguimento cure 1. A trapianto di organo eseguito in assistenza diretta o indiretta secondo le procedure del presente decreto, la richiesta di ulteriori prestazioni sanitarie nel Centro estero per controlli o terapie connesse al trapianto, e' oggetto di una nuova autorizzazione rilasciata dal Centro regionale trapianti. L'autorizzazione non puo' essere negata per la visita di controllo annuale connessa al trapianto. 2. In caso di rilascio dell'autorizzazione, il Centro regionale trapianti e' tenuto a darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, per consentire l'avvio delle procedure nelle forme previste agli articoli 3 o 4 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale di residenza e' tenuta a fornire alla regione, e questa al Ministero della salute, i dati concernenti questo tipo di autorizzazione per le finalita' e secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 6. 3. In caso di complicanze post-trapianto all'estero, si applicano le disposizioni dell'art. 5, comma 3. 4. Il Centro regionale trapianti, qualora ritenga che le prestazioni sanitarie di cui al comma 1 possano essere effettuate in Italia, in una struttura accreditata, pubblica o privata, indica entro trenta giorni il luogo di cura adeguato al programma terapeutico e verifica se i tempi di attesa sono compatibili con lo stato di salute dell'assistito. 5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il proseguimento di cure collegate ai trapianti autorizzati gia' effettuati e' oggetto di nuova autorizzazione, nelle forme e con le modalita' previste nel presente articolo.