Art. 7.

                       Re-trapianto di organo

  1.  Coloro  che  hanno  subito  il  trapianto d'organo all'estero e
necessitano  di un ulteriore trapianto possono iscriversi nella lista
di   attesa   dell'organizzazione   del   Paese  in  cui  sono  stati
precedentemente  sottoposti  a  trapianto di organo, senza preventiva
iscrizione nella lista in Italia.
  2.  L'assistito presenta la documentazione sanitaria del precedente
trapianto  al  Centro  regionale  trapianti,  al  fine di ottenere il
rilascio della certificazione prevista all'art. 1.
  3.  Il  Centro  regionale  trapianti  informa  il  Centro nazionale
trapianti   dell'avvenuto  rilascio  della  certificazione,  fornendo
indicazione   dell'organizzazione   estera   di   cui  al  comma 1  e
provvedendo,   nel   contempo,   a  darne  comunicazione  all'Azienda
sanitaria  locale  di  residenza  dell'assistito,  per  l'avvio delle
procedure previste agli articoli 3 o 4. L'Azienda sanitaria locale di
residenza  fornisce alla regione, e questa al Ministero della salute,
i  dati concernenti questo tipo di autorizzazione, per le finalita' e
secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 6.
  4.  Per  coloro che hanno subito un trapianto di organo in Italia o
in  un Paese diverso da quello per il quale intendono formalizzare la
richiesta  di iscrizione nelle liste, non e' necessaria la preventiva
iscrizione nella lista in Italia.