Art. 8. Trapianto da donatore vivente 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di trapianto da donatore vivente, qualora la prestazione non sia ottenibile in Italia e sussistano elementi di idoneita' clinica debitamente certificati dal Centro regionale trapianti, il trapianto all'estero da donatore vivente puo' essere autorizzato a carico del Servizio sanitario nazionale . 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il Centro nazionale trapianti esprime un parere tecnico sul singolo caso clinico, motivando le ragioni che rendono l'intervento non eseguibile in Italia. Il Centro nazionale trapianti verifica, sulla base dei dati resi disponibili dalle organizzazioni estere, il possesso da parte della struttura prescelta dei prescritti requisiti di qualita', sicurezza e trasparenza, a garanzia del donatore e del ricevente. 3. Il trapianto d'organo non eseguibile in Italia in ragione della particolarita' della prestazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto ministeriale 3 novembre 1989, puo' essere autorizzato dal Centro regionale trapianti previo parere tecnico sul singolo caso clinico da parte del Centro nazionale trapianti. 4. Il Centro nazionale trapianti, accertati i presupposti di cui ai commi 1, 2 e 3, esprime il parere sul trapianto all'estero, dandone comunicazione al Centro regionale trapianti . Quest'ultimo, sulla base del parere del Centro nazionale trapianti, puo' autorizzare il trasferimento all'estero, provvedendo a darne comunicazione all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, per l'avvio delle procedure di cui agli articoli 3 o 4. Qualora la determinazione del Centro regionale trapianti sia difforme da quella del Centro nazionale trapianti, il Centro regionale trapianti e' tenuto a fornire adeguata motivazione al Centro nazionale trapianti. 5. Il Centro nazionale trapianti predispone un registro donatori e un registro riceventi per interventi effettuati all'estero, nei quali sono riportati l'avvenuta autorizzazione di cui al comma 1 e l'esito del prelievo e del trapianto secondo i parametri di cui all'art. 2, comma 2. 6. Per il proseguimento di cure, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 6.