Art. 8.

                    Trapianto da donatore vivente

  1.  Ferme  restando le disposizioni vigenti in materia di trapianto
da  donatore  vivente,  qualora  la prestazione non sia ottenibile in
Italia   e  sussistano  elementi  di  idoneita'  clinica  debitamente
certificati  dal  Centro regionale trapianti, il trapianto all'estero
da  donatore  vivente  puo'  essere autorizzato a carico del Servizio
sanitario nazionale .
  2.  Ai  fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il
Centro nazionale trapianti esprime un parere tecnico sul singolo caso
clinico, motivando le ragioni che rendono l'intervento non eseguibile
in  Italia.  Il  Centro  nazionale trapianti verifica, sulla base dei
dati  resi  disponibili  dalle  organizzazioni estere, il possesso da
parte della struttura prescelta dei prescritti requisiti di qualita',
sicurezza e trasparenza, a garanzia del donatore e del ricevente.
  3.  Il trapianto d'organo non eseguibile in Italia in ragione della
particolarita'  della prestazione, ai sensi dell'art. 2, comma 4, del
decreto  ministeriale  3 novembre  1989,  puo' essere autorizzato dal
Centro  regionale  trapianti  previo  parere tecnico sul singolo caso
clinico da parte del Centro nazionale trapianti.
  4. Il Centro nazionale trapianti, accertati i presupposti di cui ai
commi 1,  2  e 3, esprime il parere sul trapianto all'estero, dandone
comunicazione  al  Centro  regionale  trapianti . Quest'ultimo, sulla
base  del  parere del Centro nazionale trapianti, puo' autorizzare il
trasferimento   all'estero,   provvedendo   a   darne   comunicazione
all'Azienda sanitaria locale di residenza dell'assistito, per l'avvio
delle procedure di cui agli articoli 3 o 4. Qualora la determinazione
del  Centro  regionale  trapianti  sia  difforme da quella del Centro
nazionale  trapianti,  il  Centro  regionale  trapianti  e'  tenuto a
fornire adeguata motivazione al Centro nazionale trapianti.
  5.  Il Centro nazionale trapianti predispone un registro donatori e
un registro riceventi per interventi effettuati all'estero, nei quali
sono  riportati l'avvenuta autorizzazione di cui al comma 1 e l'esito
del  prelievo  e del trapianto secondo i parametri di cui all'art. 2,
comma 2.
  6.   Per   il   proseguimento  di  cure,  trovano  applicazione  le
disposizioni di cui all'art. 6.