Art. 9.

                          Norme transitorie

  1.  Le  disposizioni  del  presente decreto si applicano anche alle
domande  di  iscrizione  nelle  liste  estere  pervenute alle aziende
sanitarie  locali  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto ministeriale
3 novembre 1989 e non ancora evase.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto sono
abrogate  le  voci  dei decreti ministeriali del 24 gennaio 1990, del
30 agosto   1991,   riferite  ai  trapianti  d'organo  e  il  decreto
ministeriale del 17 giugno 1992.
  3.  Per il proseguimento di cure collegate ai trapianti autorizzati
ed  effettuati  prima dell'emanazione del presente decreto, si rinvia
alle specifiche disposizioni dell'art. 6, comma 5.
  4.  Resta  valida  l'iscrizione  nelle  liste  estere  di trapianto
d'organo  sulla  base di autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata
in vigore del presente decreto.
  5.  Per  quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si
rinvia  alle  disposizioni  contenute  nel decreto del Ministro della
sanita' 3 novembre 1989.
  6.  Restano  salvi  i  programmi  transfrontalieri  stipulati dalle
regioni e dalle province autonome in materia sanitaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 marzo 2008
                                                   Il Ministro: Turco