Art. 2.
                     Autorizzazioni e iscrizioni

  1.  La  realizzazione  dei  centri di raccolta di cui all'art. 1 e'
approvata  dal  Comune  territorialmente  competente  ai  sensi della
normativa vigente.
  2.  I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti
in   conformita'   alle   disposizioni  di  cui  all'allegato I,  che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili
destinati  a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica
rispettano   solo  i  requisiti  di  cui  ai  punti:  1.1,  2.1,  2.2
punti b), d)  ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9,
5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I.
  4.  Il  soggetto  che  gestisce  il  centro di raccolta e' iscritto
all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto
legislativo  3 aprile  2006,  n.  152,  e successive modifiche, nella
Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art.
8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.
  5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale
dell'Albo  gestori  ambientali stabilisce con propria delibera, entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
i  criteri,  le  modalita'  e  i  termini  per la dimostrazione della
idoneita'  tecnica  sulla base delle disposizioni di cui all'allegato
I,  nonche' della capacita' finanziaria. I soggetti gestori di centri
di  raccolta che sono gia' iscritti all'Albo gestori ambientali nella
Categoria   1   integrano  l'iscrizione  alla  Categoria  stessa  per
l'attivita'  «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla
prestazione di ulteriori garanzie finanziarie.
  6.  L'iscrizione  di cui al comma 4 e' subordinata alla prestazione
di  idonea  garanzia  finanziaria secondo quanto disposto dal decreto
del  Ministro  dell'ambiente  8 ottobre  1996, e successive modifiche
relativamente  alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani
e assimilati».
  7. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata
in   vigore  del  presente  decreto,  sono  operanti  sulla  base  di
disposizioni  regionali  o  di enti locali continuano ad operare e si
conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di
sessanta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana  della  delibera  del  Comitato nazionale
dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5.
  8. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata
in  vigore  del  presente  decreto,  sono  autorizzati ai sensi degli
articoli 208  o  210  del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono
continuare  ad  operare  sulla  base di tale autorizzazione sino alla
scadenza della stessa.
    Roma, 8 aprile 2008
                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio