Art. 2. Autorizzazioni e iscrizioni 1. La realizzazione dei centri di raccolta di cui all'art. 1 e' approvata dal Comune territorialmente competente ai sensi della normativa vigente. 2. I centri di raccolta di cui all'art. 1 sono allestiti e gestiti in conformita' alle disposizioni di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente decreto. 3. I centri di raccolta costituiti unicamente da cassoni scarrabili destinati a ricevere rifiuti non pericolosi di provenienza domestica rispettano solo i requisiti di cui ai punti: 1.1, 2.1, 2.2 punti b), d) ed e), 2.3, 3.1 punto a), 3.2, 4.1, 4.3, 5.1, 5.4, 5.9, 5.11, 5.12, 6.1, 6.3, 6.4 e 7 dell'allegato I. 4. Il soggetto che gestisce il centro di raccolta e' iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. 5. Ai fini dell'iscrizione di cui al comma 4, il Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali stabilisce con propria delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i criteri, le modalita' e i termini per la dimostrazione della idoneita' tecnica sulla base delle disposizioni di cui all'allegato I, nonche' della capacita' finanziaria. I soggetti gestori di centri di raccolta che sono gia' iscritti all'Albo gestori ambientali nella Categoria 1 integrano l'iscrizione alla Categoria stessa per l'attivita' «Gestione dei centri di raccolta» e non sono tenuti alla prestazione di ulteriori garanzie finanziarie. 6. L'iscrizione di cui al comma 4 e' subordinata alla prestazione di idonea garanzia finanziaria secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell'ambiente 8 ottobre 1996, e successive modifiche relativamente alla categoria «raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati». 7. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono operanti sulla base di disposizioni regionali o di enti locali continuano ad operare e si conformano alle disposizioni del presente decreto entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della delibera del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali di cui al comma 5. 8. I centri di raccolta di cui all'art. 1 che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati ai sensi degli articoli 208 o 210 del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa. Roma, 8 aprile 2008 Il Ministro: Pecoraro Scanio