Art. 4. 1. Per l'attuazione della presente ordinanza il commissario delegato e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni: a) regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, art. 3, ed articoli 8, 11 e 19; b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117, 119; c) legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e successive modificazioni; d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis; e) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63, 68, 70, 75, 76, 77, 80, 81, 91, 111, 118, 130, 132, 141 e 241 e comunque nel rispetto dei principi comunitari in materia di appalti pubblici; f) legge 11 febbraio 1994, n. 109, nel testo coordinato con le disposizioni della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 9, 10, comma 1-quater, 14-bis, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 24-bis, 25, 28, 29, 30 e 32 e 34 e le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate; g) regio decreto del 25 luglio 1994, n. 523, articoli 53 e 93; h) leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.