Art. 4.
  1.   Per  l'attuazione  della  presente  ordinanza  il  commissario
delegato  e' autorizzato, ove ritenuto indispensabile e sulla base di
specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali
dell'ordinamento   giuridico,  della  direttiva  del  Presidente  del
Consiglio  dei  Ministri  del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:
    a)   regio   decreto  18 novembre  1923,  n.  2440,  art.  3,  ed
articoli 8, 11 e 19;
    b) regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117, 119;
    c)  legge  7 agosto  1990,  n.  241, articoli 14, 14-bis, 14-ter,
14-quater e successive modificazioni;
    d) decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
e  successive  modifiche  ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;
    e)  decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8,
9,  10,  13,  14, 17, 18, 19, 20, 21, 33, 37, 42, 55, 56, 57, 62, 63,
68,  70,  75,  76,  77,  80,  81, 91, 111, 118, 130, 132, 141 e 241 e
comunque  nel  rispetto dei principi comunitari in materia di appalti
pubblici;
    f)  legge  11 febbraio  1994, n. 109, nel testo coordinato con le
disposizioni  della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive
modificazioni   ed   integrazioni,  articoli 9,  10,  comma 1-quater,
14-bis, 16, 17, 19, 20, 21, 24, 24-bis, 25, 28, 29, 30 e 32 e 34 e le
disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della Repubblica
21 dicembre 1999, n. 554, per le parti strettamente collegate;
    g) regio decreto del 25 luglio 1994, n. 523, articoli 53 e 93;
    h)   leggi   regionali   di  recepimento  ed  applicazione  della
legislazione statale oggetto di deroga.