Art. 3. 1. Nell'art. 3, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto, le parole «a condensazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a condensazione, nonche', a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia, ovvero, con impianti di climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008.».