Art. 3.
  1.  Nell'art.  3, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto, le parole
«a  condensazione.» sono sostituite dalle seguenti: «a condensazione,
nonche',  a  decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2008, con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e con
impianti  geotermici  a  bassa  entalpia,  ovvero,  con  impianti  di
climatizzazione invernale di cui al citato decreto del Ministro dello
sviluppo economico 11 marzo 2008.».